Estesa ai soggetti IRES l’agevolazione del 65% per gli interventi antisismici
Con riferimento alla realizzazione di opere finalizzate all’adozione di misure antisismiche, con riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali degli edifici o interi edifici, le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 4 agosto 2013, l’art. 16 comma 1-bis del DL 63/2013, aggiunto in sede di conversione dalla L. n. 90/2013, ha stabilito che alle spese sostenute per costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive che ricadono nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2, nella zona due rientra l’intera Provincia di Catania) di cui all’OPCM 20 marzo 2003 n. 3274, si applica una detrazione dall’imposta lorda pari al 65%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
Con la recente circolare del 18 settembre 2013 n. 29, l’Agenzia delle Entrate, ha precisato che con riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche si fa riferimento in particolar modo all’esecuzione di opere:
- per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali;
- per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
Le unità immobiliari che possono essere oggetto degli interventi agevolabili sono quindi individuate con un duplice criterio:
- la localizzazione territoriale in zone sismiche ad alta pericolosità (individuate con i codici 1 e 2 nell’allegato A dell’OPCM n. 3274/2003);
- il tipo di utilizzo (immobile adibito ad abitazione principale o ad attività produttive).
Non possono beneficiare dell’aumento al 65% dell’aliquota (conseguentemente l’agevolazione fiscale rimane al 50%):
- le costruzioni diverse da quelle adibite ad abitazione principale o ad attività produttive;
- le costruzioni ricadenti nelle zone sismiche 3 e 4 così come individuate dall’Allegato 1 all’OPCM 3274/2003.
Inoltre, come precisato dalla circolare 29/2013, per abitazione principale si intende l’abitazione nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente, mentre per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.
Possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi IRPEF e IRES che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese stesse siano rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo (diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione, o altro diritto personale di godimento).
Non rileva, invece, la categoria catastale dell’unità immobiliare, non sussistendo alcun vincolo al riguardo.
L’agevolazione potenziata al 65% spetta fino al 31/12/2013.
In conclusione, per dovere di cronaca, va detto che il Disegno di Legge di Stabilità 2014 approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri prevede la proroga fino a tutto il 2014. Ciò al fine di sostenere lo sviluppo del settore dell’edilizia e del settore immobiliare. Dal 2015, poi, il bonus energetico scenderà al 50%, mentre quello per gli interventi di ristrutturazione edilizia scenderà al 40%. Dal 2016, poi, tutto tornerà al 36% come già previsto dall’attuale legislazione ordinaria. C’è da augurarsi che nel passaggio parlamentare tutto ciò non venga modificato.