inps

Dal 1° gennaio 2015, è stato introdotto un aumento 3 punti percentuali per i contributi dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata: dal 27%, previsto per il 2014, al 30%, introdotto nel 2015.

 L’aliquota dovrà portarsi al 33% per l’anno 2018, nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma Fornero).

GESTIONE SEPARATA

GLI AUMENTI DISPOSTI DALLA RIFORMA FORNERO

2012 e 2013

27%

2014

28%

2015

30%

2016

31%

2017

32%

2018

33%

Tuttavia, per i professionisti titolari di Partita IVA era intervenuta la Legge di Stabilità 2014 che li aveva sottratti agli aumenti appena richiamati: il motivo di questa scelta risiedeva principalmente nel fatto che i lavoratori autonomi erano ritenuti i soggetti più penalizzati dall’eventuale aumento.

Non si deve infatti dimenticare che, mentre per i parasubordinati, i contributi previdenziali risultano essere a carico per i 2/3 del committente e solo per 1/3 a carico del collaboratore, nel caso dei professionisti titolari di Partita IVA tutti i contributi sono a carico dello stesso, ragion per cui l’aumento delle aliquote avrebbe avuto effetti più rilevanti.

 In virtù delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014, pertanto, si era creato un doppio binario che prevedeva aliquote diverse per i lavoratori autonomi e per quelli parasubordinati.

La misura agevolativa contenuta nella Legge di Stabilità 2014 non è stata riproposta quest’anno, ragion per cui, dal 1° gennaio 2015 si deve ritenere applicabile a tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata l’aliquota del 30%, cui andrà ad aggiungersi lo 0,72% per il finanziamento delle prestazioni minori per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS. 

Sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata i soggetti che percepiscono le seguenti categorie di reddito:

®    redditi derivanti dall’esercizio abituale e professionale di un’attività di lavoro autonomo per la quale non è stata prevista una specifica cassa previdenziale. Si tratta di tutti i professionisti senza Albo, degli iscritti ad Albi per i quali non è prevista una Cassa di previdenza o, infine, dei professionisti iscritti ad Albi per i quali è prevista la Cassa di previdenza ma risultano essere esonerati dalla stessa;

®    redditi derivanti dai rapporti di collaborazione a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché i redditi derivanti da rapporti di lavoro autonomo occasionale che superano la soglia dei 5.000 euro;

®    redditi derivanti da attività di vendita a domicilio ex art. 36, L. 426/71;

®    redditi derivanti da altre specifiche attività che sono state ricondotte a questa forma previdenziale. Si pensi, a tal proposito, agli assegni di ricerca, alle borse per dottorati di ricerca, ai redditi percepiti dagli amministratori locali, agli associati in partecipazione e ai prestatori di lavoro occasionale accessorio.