minimi

Sulla GU n. 49 del 28 febbraio 2015 è stato pubblicato il DL 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modifiche dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 (c.d. Milleproroghe). Tra le diverse novità spicca la possibilità di accedere entro il 31 dicembre 2015 al regime dei minimi di cui al DL n. 98/2011 che era stato, invece, abrogato dalla Legge n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015).

Come anticipato, il Milleproroghe ha esteso per tutto il 2015 (quindi, l’opzione potrà essere effettuata, come termine ultimo, entro il 30 gennaio 2016) la possibilità di aderire al regime dei minimi disciplinato dagli artt. 27, commi 1 e 2 del DL 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall’art. 1, commi da 96 a 115 e 117, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

NB: si ricorda che tale regime, prima della proroga, era stato abrogato, con effetto 1° gennaio 2015 (ancorché l’opzione poteva essere effettuata entro il 30 gennaio 2015), dalla Legge di Stabilità 2015.

Caratteristiche Regime dei nuovi minimi (art. 27 del DL n. 98 del 6.7.2011)
Ambito soggettivo Persone fisiche residenti che:

  • intraprendono una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo;
  • hanno intrapreso una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo dal 2008.
Esclusioni
  • Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA;
  • soggetti non residenti;
  • soggetti che effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi;
  • partecipazioni in società di persone, associazioni, S.r.l. in trasparenza fiscale.
Requisiti per l’accesso Devono sussistere i requisiti di cui all’art. 1, c. 96 della L. n. 244/2007. Inoltre, dal 1° gennaio 2012, vi sono da rispettare i seguenti nuovi requisiti (al riguardo si vedano anche i chiarimenti forniti dalla CM n. 17/E/2012):

  • non esercizio di attività nei 3 anni precedenti;
  • no mera prosecuzione di attività;
  • se prosecuzione di attività di terzi, ricavi anno precedente non superiori ad Euro 30.000.
Modalità di tassazione Imposta sostitutiva di Irpef, addizionali ed Irap del 5%NB: corrispettivi non sono soggetti a ritenuta d’acconto.
Obblighi/esoneri amministrativi ovvero contabili
  • Non assoggettamento ad IVA;
  • non assoggettamento ad Irap;
  • non assoggettamento a studi di settore;
  • esonero dalla tenuta delle scritture contabili.
Durata Regime naturale (salvo opzione per il regime ordinario) con durata:

  • pari a 5 esercizi;
  • ovvero, anche oltre il 5° esercizio ma non oltre il periodo di imposta di compimento del 35° anno di età.