ricerca e sviluppo

co. 35 e 36 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) ripropongono il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, riscrivendo l’art. 3 del D.L. 145/2013 (c.d. Destinazione Italia) che a sua volta prevedeva un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo mai divenuto operativo per la mancata emanazione dei decreti attuativi.

Credito d’imposta R&S

A chi è rivolta

Non sono previsti limiti soggettivi per l’ottenimento dell’agevolazione.

A nulla rileva né la forma giuridica del beneficiario, né il settore economico in cui opera, né il regime contabile adottato.

L’unica condizione prevista per l’ottenimento del credito d’imposta è che si tratti di imprese.

Investimenti agevolabili
Ricompresi

a)    lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b)    ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c)    acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

d)    produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili le spese relative a:

a)    personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all’allegato 1 del presente decreto;

b)    quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2 mila euro al netto di IVA;

c)    spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

d)    competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

Non ricompresi

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Periodi agevolabili Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno, il credito d’imposta riguarderà gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019
Calcolo del credito d’imposta

Per quanto riguarda il calcolo del credito d’imposta, questo è dato dal 25 per cento delle spese agevolabili sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Il novellato co. 2, art. 3, D.L. 145/2013, dispone che “Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione”.

 Il credito d’imposta spetta in misura maggiore, pari al 50 per cento, per le seguenti spese:

a)    personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all’allegato 1 del presente decreto;

b)    spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

 Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30 mila. 

Necessaria certificazione revisori

L’ottenimento del credito d’imposta è subordinato alla certificazione di un revisore legale dei conti o dal collegio sindacale o di una società di revisione legale dei conti.

A tale scopo, anche le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono comunque tenute ad avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti, ma è loro consentito di poter considerare le spese all’uopo sostenute, entro il limite massimo di euro 5 mila, tra quelle ammissibili ai fini della determinazione del credito d’imposta. Le imprese con bilancio certificato, invece, sono esentate dagli obblighi del presente comma.

Con un successivo Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, saranno adottate le disposizioni attuative necessarie, ivi comprese le modalità di verifica e di controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito di imposta di cui l’impresa ha fruito indebitamente.