Credito di imposta Ricerca & Sviluppo
I co. 35 e 36 dell’articolo unico della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) ripropongono il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, riscrivendo l’art. 3 del D.L. 145/2013 (c.d. Destinazione Italia) che a sua volta prevedeva un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo mai divenuto operativo per la mancata emanazione dei decreti attuativi.
Credito d’imposta R&S |
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A chi è rivolta |
Non sono previsti limiti soggettivi per l’ottenimento dell’agevolazione. A nulla rileva né la forma giuridica del beneficiario, né il settore economico in cui opera, né il regime contabile adottato. L’unica condizione prevista per l’ottenimento del credito d’imposta è che si tratti di imprese. |
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Investimenti agevolabili |
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Periodi agevolabili | Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno, il credito d’imposta riguarderà gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 | ||||
Calcolo del credito d’imposta |
Per quanto riguarda il calcolo del credito d’imposta, questo è dato dal 25 per cento delle spese agevolabili sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Il novellato co. 2, art. 3, D.L. 145/2013, dispone che “Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione”. Il credito d’imposta spetta in misura maggiore, pari al 50 per cento, per le seguenti spese: a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all’allegato 1 del presente decreto; b) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30 mila. |
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Necessaria certificazione revisori |
L’ottenimento del credito d’imposta è subordinato alla certificazione di un revisore legale dei conti o dal collegio sindacale o di una società di revisione legale dei conti. A tale scopo, anche le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono comunque tenute ad avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti, ma è loro consentito di poter considerare le spese all’uopo sostenute, entro il limite massimo di euro 5 mila, tra quelle ammissibili ai fini della determinazione del credito d’imposta. Le imprese con bilancio certificato, invece, sono esentate dagli obblighi del presente comma. Con un successivo Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, saranno adottate le disposizioni attuative necessarie, ivi comprese le modalità di verifica e di controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito di imposta di cui l’impresa ha fruito indebitamente. |