modello-F24

Ecco i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle nuove modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014; Circolare del 19.09.2014 n. 27

Con Circolare del 19 settembre 2014 n. 27/E sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle nuove modalità di utilizzo dell’F24 telematico che, dal 1° ottobre 2014, diventa obbligatorio per i versamenti superiori a 1000 euro, per quelli a saldo zero o con crediti in compensazione con saldo finale maggiore di zero, in base a quanto stabilito dal Decreto Legge 66/2014.

Per effetto delle disposizioni normative introdotte, a decorrere dal 1° ottobre 2014:

i modelli F24 a saldo zero potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate:

- direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;

- per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, etc.), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”, disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate, e del servizio “F24 addebito unico” di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007;

i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione), potranno essere presentati esclusivamente per via telematica:

- mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate sopra richiamati;

- mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e dell’art. 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

La norma in commento chiarisce che i suddetti obblighi si aggiungono a quelli già vigenti nell’ordinamento sulla stessa materia.

In particolare, i soggetti titolari di partita IVA per effetto delle nuove disposizioni normative introdotte, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero.